Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 2 art. 1


Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo
territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato in materia di acque minerali e
termali e di cave e torbiere.
Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:
a) il permesso per la ricerca e la concessione per la
utilizzazione delle sorgenti di acque minerali;
b) l'autorizzazione all'apertura ed alla messa in esercizio di
stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali
naturali o artificiali;
c) l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali
ed idroterapici;
d) la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali
naturali, ancorché artificialmente gassate, e sull'esercizio degli
stabilimenti termali ed idroterapici fermo restando quanto riguarda
la disciplina igienica;
e) la sorveglianza sulla utilizzazione delle cave e torbiere, la
sottrazione al proprietario della disponibilità della cava o torbiera
e la concessione a terzi nel caso di totale o parziale
inutilizzazione del giacimento;
f) la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei
consorzi volontari od obbligatori per la coltivazione di cave e
torbiere;
g) la raccolta di dati statistici sulla utilizzazione anzidetta;
h) disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali
e termali ( lettera aggiunta (erroneamente come lettera i), dall'art. 12,
l. 16 maggio 1978, n. 196.).
In ordine alle funzioni amministrative indicate alle lettere b), c)
e d) rimangono ferme le disposizioni vigenti concernenti le
autorizzazioni ed i controlli sanitari sulle acque minerali e
termali.

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