Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 2 art. 4


Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al
riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra
gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli
altri enti locali le funzioni amministrative di interesse
esclusivamente locale esercitate nelle materie di cui ai precedenti
articoli 1 e 2.
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello
Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le
disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente primo comma,
facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti
locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o
periferici dello Stato.

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