Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 2 art. 14


La legge della Regione concernente l'inquadramento nei ruoli
regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà
al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli
stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera
ed economiche già acquisite al momento del passaggio stesso, nel
ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni
previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n.
249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre
1970, n. 775.
Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma
precedente il personale di cui al precedente art. 13, si considera di
diritto trasferito a domanda.
Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi
regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque
disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo
comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante
concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e
di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra Regione ai sensi del
presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti
con le normali procedure.
Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello
Stato trasferiti alla Regione presso cui ricoprano la carica di
consigliere regionale, ove non chiedano, entro dieci giorni dalla
messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni,
sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai
sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n.
108.

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