Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 2 art. 2


Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo
territorio, tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato in materia di artigianato.
Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative
concernenti:
a) la disciplina e lo sviluppo delle imprese artigiane;
b) l'incremento della produzione artigiana e dello smercio dei
prodotti dell'artigianato;
c) l'assistenza tecnica ed artistica e la tutela
dell'artigianato;
d) la disciplina delle cooperative artigiane e dei consorzi fra
imprese artigiane costituiti per l'approvvigionamento delle materie
prime occorrenti alle imprese stesse, per la presentazione collettiva
dei prodotti artigiani e per la loro vendita, per l'assunzione di
lavoro e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle
imprese consorziate, ferma restando la disciplina generale
dell'ordinamento delle società cooperative dettata da norme statali;
e) gli organi di rappresentanza e di tutela degli interessi
dell'artigianato (commissioni provinciali e regionali per
l'artigianato);
f) l'esecuzione di rilevazioni e di indagini economiche
sull'attività dell'artigianato;
g) la realizzazione di forme di incentivazione dello sviluppo
tecnico ed economico dell'artigianato.

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