Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 2 art. 7


Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di
pubblica sicurezza di polizia giudiziaria e di sicurezza sia degli
impianti e sia delle condizioni di lavoro, nonché quelle altre che,
pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui ai
precedenti articoli 1 e 2, riguardano materie non comprese nell'art.
117 della Costituzione.

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