Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 9.1


L'Ente non potrà procedere alla liquidazione della parte di contributi versati a carico della ditta sul conto individuale «Previdenza» per le provvigioni maturate sino al 30 giugno 1956, e alla liquidazione del conto individuale «Indennità per la risoluzione del rapporto» senza l'attestazione della ditta da cui risulti, oltre la data di cessazione del rapporto, che la cessazione del rapporto stesso non è dipesa da fatto imputabile all'agente.
Nell'ipotesi prevista dall'art. 10 dell'accordo economico collettivo 20 giugno 1956 l'Ente liquiderà i contributi accumulati sul conto individuale à «Indennità per la risoluzione del rapporto» dal 1° luglio 1956, rimanendo a carico della ditta la integrazione fino all'importo di 4 anni di indennità.
L'attestazione di cui al 1° comma non occorre quando l'agente richieda la risoluzione del contratto in caso di sua invalidità permanente e totale da accertare in base alle norme di legge in materia.
L'attestazione non occorre inoltre nel caso in cui l'agente dimissionario abbia compiuto i 65 anni di età; oppure se abbia raggiunto i 60 anni di età purché in questo caso il rapporto sia in atto da almeno 15 anni; oppure nel caso in cui la liquidazione venga richiesta dagli eredi e la morte del dante causa sia intervenuta in pendenza di rapporto di agenzia o rappresentanza.
La sentenza passata in giudicato, che esclude che la cessazione del rapporto sia dipesa da fatto imputabile all'agente, tiene luogo della attestazione della ditta.

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