Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 2.1


Le ditte tenute all'applicazione dell'Accordo 20 giugno 1956 hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti all'Ente entro sei mesi dall'inizio del rapporto di agenzia, comunicando la data di inizio del rapporto stesso e le generalità dell'agente opportunamente documentate da certificati anagrafici, forniti dall'interessato, ed il relativo domicilio, specificando, quando l'agente sia una Società per Azioni, o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione di essa.
Le ditte comunicheranno all'Ente la cessazione del rapporto di agenzia entro un mese dalla cessazione stessa, specificando se è dovuta a dimissioni dell'agente o ad iniziativa della ditta e, in quest'ultimo caso, se la risoluzione del rapporto è dipesa da fatto imputabile all'egente. Le ditte comunicheranno altresì le variazioni del domicilio e dei dati anagrafici dell'agente in base a documenti forniti dall'interessato.
Nel caso in cui l'agente sia una Associazione di fatto, una Società semplice, collettiva o in accomandita semplice, l'iscrizione di essa all'Ente deve essere effettuata dalla ditta mentre i dati relativi ai singoli soci e la precisazione delle percentuali dei versamenti da accreditare ad ognuno di essi debbono essere forniti a cura della Società agente.
I soci delle Società indicate nel comma precedente possono esercitare individualmente i diritti derivanti dall'iscrizione all'Ente, che darà comunicazione alla Società a cui l'interessato partecipa di tutti provvedimenti adottati.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 2.1"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti