Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 6


Le ditte cureranno in quanto possibile la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre e comunque entro il semestre; le provvigioni saranno pagate non oltre i 30 giorni dalla approvazione del conto relativo. In caso di divergenza sul conto provvigioni la ditta verserà entro 30 giorni le somme non contestate.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fomire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate l'agente o rappresentante ha diritto ad un anticipo, nel corso del semestre, non superiore al 50 per cento del suo credito per tale titolo, salvo che l'agente o rappresentante risulti debitore della ditta per altro titolo.
L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività, salvo patto in contrario.

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