Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 7.1


I fondi rappresentati dal versamento dei contributi e dalle altre entrate, dedotte le spese necessarie per la gestione dell'Ente, saranno impiegati secondo un piano determinato anno per anno dal Consiglio di Amministrazione, il quale fissa le relative quote, nelle seguenti forme:
a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) annualità dovute dallo Stato;
c) cartelle o titoli equiparati emessi dagli istituti esercenti il credito fondiario.
d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;
e) mutui a Istituti per le case popolari e alle cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato; mutui a cooperative edilizie di iscritti all'Ente;
f) beni immobili;
g) mutui ipotecari.
Il piano annuale è sottoposto all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Gli investimenti diversi dall'acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utile superiore a quello che si ricaverebbe dall'acquisto di essi.
In ogni caso deve essere destinata a depositi sui conti correnti di cui al punto d) la percentuale dei contributi di ciascun anno ritenuta necessaria dal Consiglio di Amministrazione per assicurare in ogni momento la disponibilità dei fondi per le liquidazioni spettanti agli agenti.
Per quanto riguarda la gestione del Fondo «Assistenza» i fondi disponibili possono essere impiegati esclusivamente nelle forme previste ai punti a), b), c), d).
I singoli investimenti, nei limiti del piano annuale di cui sopra, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente - previo parere di apposito Comitato espresso dallo stesso Consiglio di Amministrazione - che determinerà di volta in volta le modalità e il tasso di interesse per le operazioni di credito e la misura del canone annuo da realizzare per ciascun immobile che venga acquistato.
Il Consiglio di Amministrazione può peraltro delegare al Presidente la facoltà di deliberare su conforme parere del Comitato di cui al comma precedente, per gli investimenti concernenti:
depositi sui conti correnti fruttiferi presso Istituti di credito;
mutui ipotecari inferiori a 20 milioni di lire.

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