Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 4.1


Le ditte che omettono l'iscrizione dei propri agenti a norma del precedente articolo rimangono responsabili del versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate, di spettanza propria e dei propri mandatari, maturate dall'inizio del rapporto fino alla data di iscrizione dell'agente all'Ente, gravati degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto.
Sono altresì tenuto alla corresponsione degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto le ditte che effettuino il versamento dei contributi oltre i termini previsti dal precedente art. 3.
La corresponsione degli interessi decorre dalla data in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati e viene effettuata su richiesta dell'Ente.
È tuttavia in facoltà dell'Ente di dispensare dal pagamento degli interessi di mora quando la mancata tempestiva iscrizione degli agenti e il ritardo nel versamento dei contributi dipenda obiettivamente da causa non imputabile alle ditte.

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