Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 6.1


L'Ente, all'atto della istituzione del primo conto di ciascun agente, rilascia all'interessato un certificato di iscrizione.
Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario l'Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo dei conti ad esso intestati nelle gestioni «Previdenza» e «Indennità per la risoluzione del rapporto» da cui risultino, in relazione a ciascuna ditta mandante, i versamenti accreditati alla data di chiusura dell'esercizio stesso.
Entro la stessa data l'Ente provvederà ad inviare alle ditte un estratto conto delle somme versate per la previdenza e per l'indennità di risoluzione del rapporto ed a comunicare l'ammontare degli interessi di cui al punto 2 del precedente art. 1.
Trascorsi tre mesi dall'invio del riepilogo, ove non pervengano reclami, esso si intende approvato dagli interessati.

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