Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 9


Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, sarà corrisposta dalla ditta preponente, ai termini dell'art. 1751 cod. civ. e con le modalità indicate dal Regolamento di cui all'art. 20, una indennità nella misura dell'1 per cento sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate durante il corso del contratto. Sulle provvigioni di ciascun anno e fino al limite di L. 2 milioni e mezzo per l'agente o rappresentante impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, o di L. 2 milioni per l'agente o rappresentante senza esclusiva, verrà corrisposta una integrazione del 3 per cento, talché l'aliquota complessiva, nei limiti dei massimali sopra indicati, risulterà del 4 per cento. Sulle provvigioni di ciascun anno comprese tra 2 milioni e mezzo ed i 3 milioni e mezzo per l'agente o rappresentante impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta o fra i 2 ed i 3 milioni per l'agente o rappresentante senza esclusiva, verrà corrisposta una integrazione dell'1 per cento talché l'aliquota complessiva nei limiti dello scaglione sopra indicato risulterà del 2 per cento (cfr. tabella illustrativa).
Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo.
Non si considerano provvigioni le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese.
Non si considera imputabile all'agente o rappresentante la risoluzione del contratto da esso richiesta in caso di sua invalidità permanente e totale ai termini dell'art. 1751, 3° comma, cod. civ.
Si presume invalido ai sensi del comma precedente l'agente o rappresentante che abbia raggiunto 65 anni di età o 60 anni di età purché, in quest'ultimo caso, il rapporto sia in atto da almeno 15 anni.
In caso di morte dell'agente o rappresentante l'indennità predetta sarà corrisposta agli eredi a norma dell'art. 1751, 4° comma, cod. civ.
Salvo quanto disposto al successivo art. 10, fino alla data di entrata in vigore del presente accordo gli obblighi delle aziende per l'indennità di cui al primo comma si intendono integralmente soddisfatti dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti in dipendenza del trattamento Enasarco, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti .

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