Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 10.1


Salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, se la risoluzione del rapporto avviene per fatto imputabile all'agente, la quota parte di contributi «Previdenza» versati dalle ditte a proprio carico per le provvigioni maturate sino al 30 giugno 1956, nonché i contributi accumulati sul conto individuale «Indennità per la risoluzione del rapporto» verranno rimborsati alla ditta, su richiesta della stessa.
L'agente per opporsi ai rimborsi alla ditta di cui al comma precedente deve dimostrare che esiste contestazione circa le cause di risoluzione del rapporto.
L'opposizione perderà peraltro efficacia dopo otto mesi dalla data di risoluzione del rapporto, se entro detto termine, persistendo la contestazione, l'agente non avrà adito l'Autorità giudiziaria per la definizione della controversia sulle cause della risoluzione del rapporto.
Qualora sia stata adita l'Autorità giudiziaria nel termine previsto nel comma precedente, l'Ente non procederà alle liquidazioni di cui al comma primo fino a che la vertenza sulle cause della risoluzione del rapporto non sia stata definita con sentenza passata in giudicato.
Se la risoluzione del rapporto è avvenuta per dimissioni dell'agente, la quota parte dei contributi versati dalle ditte a proprio carico nel conto individuale di previdenza ed afferente a provvigioni maturate anteriormente al 1° luglio 1956, non spettante all'agente in quanto dimissionario, sarà accantonata in un fondo speciale presso l'Ente per essere utilizzata in conformità di quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Qualora l'agente rivendichi il versamento, eccependo che la causa della risoluzione non è imputabile a sue dimissioni, valgono le norme di cui al 2°, 3°, 4° comma del presente articolo.

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