Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 15


Il presente accordo entra in vigore il 1° luglio 1956 e, salvo quanto disposto dall'art. 16, avrà la durata di tre anni; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di mesi quattro si intenderà rinnovato di anno in anno.

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