Decreto Legge del 1992 numero 333 art. 3


1. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono soppresse le parole «aventi durata inferiore all'anno»; il comma 3 della medesima norma è abrogato; nel comma 4 della medesima norma sono soppressi la parola «altresì» del primo periodo, nonché il secondo periodo.
2. ... (Comma soppresso dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359).
3. Gli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 sono ridotti degli importi corrispondentemente indicati:
cap. 1802 lire 50 miliardi;
cap. 1832 lire 100 miliardi;
cap. 1872 lire 250 miliardi;
cap. 2102 lire 50 miliardi;
cap. 2502 lire 50 miliardi;
cap. 2503 lire 100 miliardi;
cap. 2802 lire 150 miliardi;
cap. 4005 lire 150 miliardi;
cap. 4031 lire 250 miliardi;
cap. 4051 lire 350 miliardi.
4. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere operate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli di cui al comma 3 e gli altri capitoli della categoria IV. Acquisto di beni e servizi dello stato di previsione del Ministero della difesa.
(Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 1992, n. 164)

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