Decreto Legge del 1992 numero 333 art. 7


CAPO II
1. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati, e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra detti enti e le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gli istituti autonomi case popolari.
3. L'imposta è stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore è costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella categoria A/10, e pari a 34 per quelle classificate o classificabili nella categoria C/1. Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa riferimento alla rendita delle unità immobiliari similari. Per le unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, l'imposta è stabilita nella misura del 2 per mille del valore determinato ai sensi del presente comma, diminuito di 50 milioni di lire. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. Per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1989: 1,10; 1988: 1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 1,60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio ovvero, per le aree destinate ad attività di pubblica utilità, dall'ammontare delle indennità che gli enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse hanno corrisposto o devono corrispondere.
(Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12-bis, D.L. 19 settembre 1992, n. 384)
3-bis. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
(Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16)
4. Sono esenti dall'imposta:
a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
c) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, non aventi finalità di lucro, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere didattico;
f) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;
i) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonché le quote di essi, appartenenti ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di beni;
i-bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario.
(Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16)
5. L'imposta è riscossa mediante versamento diretto con le modalità previste ai fini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato nel mese di settembre 1992. Tuttavia il versamento può essere effettuato entro il 15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse.
6. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti; sono esclusi i buoni postali fruttiferi, i libretti di risparmio di previdenza indicati all'articolo 41, primo comma, della L. 7 agosto 1982, n. 526, la raccolta interbancaria e intercreditizia, nonché i depositi e i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso il sistema bancario e l'amministrazione postale e quelli detenuti da rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia o da enti e organismi internazionali che godono della esenzione dalle imposte sui redditi. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta è versata entro il 15 settembre 1992 con le modalità previste per il versamento delle ritenute di cui all'art. 26, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte straordinarie di cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
(Articolo così sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359)

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