Decreto Legge del 1992 numero 333 art. 2


1. Le amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative.
2. Per l'anno 1992, ulteriori aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, possono essere erogati qualora gli aumenti già applicati non abbiano determinato un incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione programmato. A tal fine il Governo, entro il mese di settembre dello stesso anno, verificherà, d'intesa con le organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti.
3. Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi: il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 4, D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1982, n. 869, il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1, D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, nonché il comma 22-bis dell'articolo 2, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472.
5. L'indennità di funzione di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, resta determinata, per l'anno 1992, nell'ammontare deliberato e corrisposto per l'anno 1991. Le delibere del comitato esecutivo di cui al predetto articolo 13 sono sottoposte, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.
6. Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri di cui all'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, a seguito delle ipotesi di accordo, può essere accordata qualora, sulla base di verifiche da compiersi dopo il 31 dicembre 1992, non risulti un aumento complessivo, per qualunque causa, né della massa salariale né della retribuzione media, rispetto a quelle registrate nel 1991, superiore al tasso di inflazione programmato.
7. Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità non possono adottare delibere in materia di retribuzioni e normazione del personale dipendente che, tenuto conto del vincolo dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi dei servizi prodotti, comportino il peggioramento dei saldi dei rispettivi bilanci o comunque determinino variazioni del costo complessivo del rispettivo personale superiori al tasso programmato di inflazione.
8. La disposizione di cui al comma 6 è estesa anche nei confronti del personale disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, dalla legge 8 agosto 1990, n. 231, dalla legge 11 luglio 1988, n. 266, dalla legge 30 maggio 1988, n. 186, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, nonché del personale comunque dipendente da enti pubblici non economici.
9. Per il periodo di cui al comma 6 il trattamento economico del personale dirigente dello Stato e delle categorie di personale ad esso comunque collegate, nonché il trattamento economico del personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, restano determinati nelle misure in vigore al 1° gennaio 1992.
(Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 1992, n. 164)

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