Decreto Legge del 1992 numero 333 art. 4


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1992 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, è sospesa la facoltà di rilasciare garanzie dello Stato, di qualunque natura, in relazione agli oneri dipendenti da finanziamenti, anche sotto forma di prestiti obbligazionari. Resta ferma la concessione di garanzie dello Stato disposta da previsioni di legge.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio, nonché il rilascio di garanzie dello Stato.
4. Per l'anno 1992, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di bilancio, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali o interessanti l'immigrazione e dell'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia», iscritto nella predetta tabella A.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 1992 numero 333 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti