Decreto Legge del 1992 numero 333 art. 16


1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attività e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino.
2. Il programma deve prevedere la quotazione delle società partecipate derivanti dal riordino delle attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia il programma di riordino alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera. Decorso tale termine, il programma è approvato dal Consiglio dei ministri e diviene esecutivo.
(Così sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359)

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