Decreto Legge del 1992 numero 333 art. 12


1. Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccede di almeno il quindici per cento il reddito di impresa dichiarato per il periodo di imposta precedente, la eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento, se l'ammontare degli investimenti innovativi effettuati nel territorio dello Stato, nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, supera la somma del maggior reddito dichiarato e dell'ammontare degli ammortamenti deducibili effettuati nel periodo. Nel caso di fusione o di incorporazione si fa riferimento alle dichiarazioni presentate precedentemente dalle società fuse o incorporate. La disposizione si applica per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 140 miliardi di lire per l'anno 1993, in 200 miliardi di lire in ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in 60 miliardi di lire per l'anno 1996, si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.

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