Decreto Legge del 1992 numero 333 art. 1


CAPO I
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1992, è sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 139, agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui al D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 marzo 1987, n. 65 (Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 1992, n. 164), ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla L. 28 novembre 1980, n. 784, agli interventi previsti dalla L. 5 giugno 1990, n. 135, concernenti la lotta contro l'AIDS, e al finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del trasporto locale. I mutui già concessi continuano ad essere regolati dalle disposizioni in base alle quali sono stati assunti.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359)
2. I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289, sono ridotti del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. I predetti enti provvedono ad assestare il bilancio con apposita deliberazione entro il 30 settembre 1992. La riduzione non viene operata nei confronti degli enti locali dissestati.
3. ... (Apporta modifiche all'art. 5, commi 2 e 3, L. 31 dicembre 1991, n. 415).
4. Le misure previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applicano, per l'anno 1992, anche in assenza di livelli obbligatori uniformi di assistenza di cui al comma 1 dello stesso articolo.

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