Decreto Legge del 1992 numero 333 art. 8


1. Nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dall'articolo 1, D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784, l'anagrafe tributaria invia questionari ai soggetti utenti di forniture di energia elettrica nei fabbricati, al fine di acquisire il numero di codice fiscale dell'utente stesso e quello del proprietario, se diverso, nonché gli estremi catastali identificativi di ciascuna unità immobiliare e la sua superficie commerciale.
2. Il questionario costituisce parte integrante della fattura ed è inviato all'utente tramite l'ente erogatore; esso deve essere compilato e restituito all'anagrafe tributaria a cura dell'utente, con tassa a carico della amministrazione destinataria, entro il termine indicato nel questionario stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di questionario.
3. Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle unità immobiliari di loro proprietà sono tenuti a comunicare all'utente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio numero di codice fiscale e gli estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare; nel caso di comproprietà l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione del numero di codice fiscale di uno soltanto dei comproprietari. La medesima comunicazione deve essere data dal proprietario dell'unità immobiliare al conduttore nel caso di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso il conduttore è tenuto ad indicare all'ente cui richiede la fornitura di energia elettrica, oltre al proprio, anche il numero di codice fiscale del proprietario.
4. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazione, effettua incroci tra i dati delle dichiarazioni dei redditi, del catasto e degli enti erogatori di forniture di energia elettrica, provvedendo ad accertare i redditi o i maggiori redditi non dichiarati con le modalità di cui all'articolo 41-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Se risulta che l'utilizzatore della fornitura di energia elettrica è soggetto diverso dall'utente indicato nel contratto, il Ministero delle finanze ne dà comunicazione all'ente erogatore per le conseguenti variazioni contrattuali.
5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative, con gli effetti e le modalità previsti dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni del presente comma devono presentare, dal 1° agosto al 15 dicembre 1992, al centro di servizio o all'ufficio delle imposte dirette competente in ragione del loro domicilio fiscale, apposita dichiarazione, conformemente alle indicazioni recate dal modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 luglio 1992, e devono versare dal 1° agosto al 15 dicembre 1992 l'imposta o la maggiore imposta dovuta, nonché, in luogo delle sanzioni e degli interessi previsti negli articoli 46 e 49, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 9 e 92, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, una soprattassa stabilita, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure: 10 per cento per il primo periodo; 20 per cento per il secondo periodo; 30 per cento per il terzo periodo; 40 per cento per il quarto periodo; 50 per cento per il quinto periodo; 60 per cento per il sesto periodo e 70 per cento per ciascuno degli altri periodi anteriori a quello in corso. Le attestazioni dei versamenti devono essere allegate alla dichiarazione integrativa. Le disposizioni del presente comma si applicano sempreché alla data di presentazione della dichiarazione non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche ovvero non sia stato notificato avviso di accertamento; l'ILOR pagata in applicazione delle disposizioni del presente comma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359)
6. In considerazione della emanazione, con effetto dall'anno 1993, del decreto del Ministro delle finanze integrativo dei dati e delle notizie indicativi di capacità contributiva previsto dall'articolo 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i contribuenti possono corrispondere dal 1° agosto al 31 ottobre 1992 l'ammontare degli abbonamenti alle radiodiffusioni non corrisposti per periodi anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato elevato processo verbale o notificata ingiunzione di pagamento. I versamenti sono effettuati, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle finanze previsto nel comma 5, in unica soluzione e con l'applicazione della soprattassa nella misura del 10 per cento (38) (39).
7. Agli oneri a carico dell'Amministrazione finanziaria di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, valutati in trenta miliardi di lire per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate per lo stesso anno dal presente capo; le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

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