Decreto Legge del 1992 numero 333 art. 18


1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, previa comunicazione da inviare alle Camere con un anticipo di almeno quindici giorni, il CIPE potrà deliberare la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attività. La deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al presente decreto. A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218.
(Così modificato dall'art. 1, D.L. 21 giugno 1993, n. 198)

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