Contratti atipici



Nell'estrinsecazione della autonomia negoziale (art. 1322 cod.civ.) le parti possono dar vita ad atti negoziali atipici, vale a dire non previsti dalla legge come schemi precostituiti. Sotto questo profilo occorre chiarire che la tipizzazione non implica certamente una sorta di numerus clausus, quasi che il legislatore avesse predisposto una serie definita immutabile di tipi contrattuali.
Esiste un movimento di tipizzazione che parte dalla prassi negoziale quotidiana fino a giungere, per fasi successive, all'eventuale recepimento nell'ordinamento. Ciò in un primo tempo avviene per il tramite della considerazione della fattispecie da parte di singole norme, per finalità specifiche; talvolta successivamente interviene una codificazione organica della figura nota1 .
Cerchiamo di introdurre alcuni esempi di atti atipici:
  1. Prestazione di servizi, assistenza e cure personali per tutta la durata della vita del cedente in corrispettivo della cessione di un bene immobile (Cass.Civ. Sez.II, 12650/95 ).
  2. Contratto di pubblicità (Cass.Civ. Sez.II, 2474/88).
  3. Scambio del materiale di risulta di uno scavo archeologico con prestazioni lavorative senza assunzione della responsabilità dell' opus nel suo complesso (Cass.Civ. Sez.III, 1783/78).
  4. Contratto di garanzia autonoma (Cass.Civ., 1933/94).
  5. Concessione di un impianto di distribuzione automatica di carburante per autotrazione, con l'obbligo per il concessionario di acquistare i prodotti soltanto dalla società petrolifera concedente (Cass.Civ., 5934/81 ).
  6. Fideiussione cauzionale (Cass. Civ., 13661/92).
  7. Negozio astratto con effetti traslativi di diritti su un bene (Cass. Civ., 12401/92 ).
  8. Contratto di sponsorizzazione (Cass. Civ. Sez. III, 5086/98).
  9. Contratto di garanzia afferente agli effetti ipotecari, in forza del quale un creditore si accorda con un altro allo scopo di estendere i benefici derivanti dal fatto di vantare un diritto di prelazione conseguente ad un'iscrizione ipotecaria (Tribunale di Ivrea, 28 luglio 2000).
  10. Impegno assunto nei confronti del responsabile di zona di una casa automobilistica da parte del curatore fallimentare di una concessionaria dichiarata fallita di procedere alla vendita delle autovetture trovate presso la detta società senza corrispettivo alcuno (Cass.Civ. Sez.III, 982/02).
  11. Istituzione di una garanzia reale "rotativa" atta a permettere la sostituzione e il mutamento dell'oggetto della stessa nel tempo (c.d. pegno rotativo) (Tribunale di Bari, 13 luglio 2006).
  12. Operazione finanziaria composta da finanziamento, contestuale acquisizione di strumenti finanziari (quote di fondi comuni di investimento) e susseguente costituzione di pegno di detti strumenti a garanzia del predetto finanziamento necessario per acquisirli (Cass. Civ., Sez. III, 7776/2014).

Note

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Cfr. Messineo, Il contratto in genere, I, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1973, p.692.
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Bibliografia

  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt. dir civ e comm., I, 1973

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