Differenza tra i rapporti giuridici e rapporti giuridicamente irrilevanti: i cosiddetti rapporti di cortesia



E' necessario differenziare i rapporti tra i soggetti che producono conseguenze per il diritto, dai nessi intersoggettivi che non possiedono tale forza.

Se invito a cena un amico, la cosa non assume significato giuridico. Qualora l'amico non si presenti all'appuntamento prefissato non posso certo fondatamente convenirlo in giudizio al fine di richiedere il risarcimento dei danni nota1 .

Una serie notevolmente ampia di relazioni si svolgono, come è ben evidente, sul piano dei meri rapporti di amicizia o di cortesia: come tali non sono regolate da norme giuridiche.

Al contrario, se il debitore non corrisponde al creditore la somma dovuta nel termine stabilito, la cosa, come è chiaro, è suscettibile di produrre rilevanti effetti per il diritto.

Vi sono tuttavia ipotesi in cui non è del tutto perspicuo stabilire la natura del rapporto.

L'esempio di ambiguità forse più importante, se non altro dal punto di vista quantitativo (inteso quanto a frequenza nella prassi), è rappresentato dal contratto di trasporto nel caso in cui la prestazione venga effettuata gratuitamente.

Occorre infatti distinguere l'ipotesi in cui il trasporto, ancorchè effettuato senza corrispettivo, sia comunque da ricondurre ad un vincolo giuridico, dall'ipotesi afferente al cosiddetto rapporto di cortesia nota2.

Si pensi anche al deposito di cortesia (un viaggiatore su un treno che si presti per motivi di condiscendenza a dare un occhio ai bagagli di un altro passeggero) oppure ancora all'eventualità di altre prestazioni quali, ad esempio, la predisposizione gratuita di denunce fiscali ad opera di un consulente o altro professionista.

Ecco in proposito alcuni principi ricavabili dall'elaborazione giurisprudenziale:

  1. al trasporto di cortesia non è applicabile la presunzione di colpa di cui all'art. 1681 cod.civ. (norma che trova invece applicazione nel caso di trasporto gratuito), dovendosi fare ricorso alla regola generale di cui all'art. 2043 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. III, 1700/90 );
  2. il soggetto trasportato a titolo di cortesia non puó avvalersi, nei confronti del proprio vettore, delle presunzioni di cui all'art. 2054 cod.civ. inerenti alla circolazione stradale; ad opposta conclusione si perviene relativamente al conducente ed al proprietario dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro (Cass. Civ. Sez. III, 10361/95 );
  3. nell'autorizzazione, concessa a titolo di cortesia, a far sostare un veicolo non puó ravvisarsi l'assunzione di un obbligo di custodia (Cass. Civ. Sez. III, 6804/91 ). Forse diversamente potrebbe ritenersi nel caso in cui un soggetto si fosse prestato a "dare un'occhiata" al bagaglio di un altro: qui intanto ci si allontana dal bagaglio, in quanto l'altro si è offerto di custodirlo. Se costui non si adopera in seguito e ne deriva un danno, non si puó probabilmente sostenere che questa condotta negligente sia del tutto irrilevante;
  4. si discute se un vincolo possa essere reso giuridicamente rilevante per il tramite dell' apposizione di una clausola penale che renda patrimonialmente rilevante l'inosservanza della condotta contemplata nel rapporto nota3 (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5099/88 );
  5. viene data rilevanza anche all'affidamento ingenerato dalla condotta di chi abbia comunque accettato o si sia offerto, sia pure a titolo di cortesia, di porre in essere una certa prestazione (Cass. Civ. Sez. I, 185/76 ). In genere si può dire che la differenza tra l'assunzione di un'obbligazione relativa ad una prestazione gratuita e la mera effettuazione di una prestazione a titolo di cortesia, viene distinta in base all'assolvimento di una funzione economico-sociale rilevante e meritevole di tutela (c.d. giuridicizzazione del rapporto) nota4 .

Secondo l'opinione preferibile il problema dovrebbe tuttavia essere posto diversamente: il caso del deposito di cortesia delineato come in precedenza sub c) ed il caso enunziato sub e) hanno un punto in comune: l'insorgenza dell'affidamento in capo al soggetto che fruisce del vantaggio connesso al deposito o all'effettuazione della prestazione nota5 .

Una cosa è prestarsi ad un'attività di custodia, altra cosa è autorizzare qualcuno a parcheggiare. In questa autorizzazione non è dato di vedere alcuna implicita assunzione di un incarico relativo alla custodia: non si potrebbe dire in tal senso che sia sorto affidamento alcuno.

In materia di trasporto gratuito frequente è anche il richiamo all'esistenza in capo al vettore di un interesse giuridicamente rilevante in ordine all'effettuazione della prestazione nota6 : si pensi al servizio gratuito di trasporto dei dipendenti di una società dal centro della città fino allo stabilimento posto in periferia. Il criterio è accettabile con riferimento alla differenza qui in esame tra rapporti giuridici e rapporti di cortesia; non potrebbe invece valere a distinguere (come viene fatto talvolta impropriamente) i contratti gratuiti da quelli contrassegnati da onerosità.

Note

nota1

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.538.
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nota2

Barbero, Il sistema di diritto privato, Torino, 1993, p.1072.
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nota3

La questione è strettamente connessa alla tematica della causa intesa come elemento essenziale del contratto.
Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod.civ. come deve valutarsi la meritevolezza di tutela ? La non meritevolezza deve forse essere intesa come futilitá ? In tale caso occorrerebbe poi distinguere una futilitá oggettiva da una futilitá soggettiva. Non potrebbe essere considerato soggettivamente futile un contratto la cui esecuzione fosse assistita da una clausola penale.
Esiste un' evidente connessione tra la tematica della causa e quella della condizione meramente potestativa (in cui la realizzazione dell'evento deriva dalla mera volontà dell'obbligato: cfr. art. 1355 cod.civ. ). Ove l'obbligatorietá della condotta del debitore sia subordinata alla di lui mera volontá non pare infatti sussistere alcun vincolo giuridicamente apprezzabile.
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nota4

Gazzoni, cit., p.539.
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nota5

Mastropaolo, Il deposito, in Trattato di dir.priv, dir. da Rescigno, vol.12, Torino, 1985, p.483.
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nota6

Franceschetti- De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.337.
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Bibliografia

  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MASTROPAOLO, Il deposito, Torino, Trattato Rescigno, 12, 1985


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