Tribunale di Ivrea del 2000 (28/07/2000)


Il contratto stipulato tra due creditori di un medesimo soggetto, con il quale una parte si impegna ad estendere all'altra i benefici che nell'escussione del debitore ad essa possano derivare in virtù della titolarità di un'ipoteca iscritta sui beni di quest'ultimo - contratto avente efficacia obbligatoria e rivolto ad evitare che la parte priva del beneficio ipotecario promuova una procedura concorsuale - è diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela ai sensi dell'articolo 1322 cod.civ..

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