Cass. civile, sez. III del 2014 numero 7776 (03/04/2014)




L'operazione finanziaria consistente nell'erogazione al cliente, da parte di una banca, di un mutuo contestualmente impiegato per acquistare per conto del cliente strumenti finanziari predeterminati ed emessi dalla banca stessa, a loro volta contestualmente costituiti in pegno in favore della banca a garanzia della restituzione del finanziamento, dà vita ad un contratto atipico unico ed unitario, la cui causa concreta risiede nelle realizzazione di un lucro finanziario, e che va sussunto tra i “servizi di investimento” di cui all'art. 1, comma V, d.lgs. n. 58/1998.

Il diritto di recesso previsto in favore del risparmiatore dall’art. 30, comma VII, d. lgs. n. 58/1998 nel caso di contratti stipulati fuori sede si applica sia nel caso di vendita di strumenti finanziari per i quali l’intermediario ha assunto un obbligo di collocamento nei confronti dell’emittente; sia nel caso di mera negoziazione di titoli. L’art. 56 quater del d.l. n. 69/2013, il quale – novellando l’art. 30, comma 6, d. lgs. n. 58/1998 - ha previsto che il diritto di recesso del risparmiatore dai contratti di investimento stipulati fuori sede spetti anche nel caso di operazioni di negoziazione di titoli per conto proprio stipulate dopo il 1° settembre 2013 non è una norma di interpretazione autentica, e non ha avuto l’effetto di sanare l’eventuale nullità dei suddetti contratti, se privi dell’avviso al risparmiatore dell’esistenza del diritto di recesso e stipulati prima del 1° settembre 2013.

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