Tribunale di Bari, n. 1968/2006. Patto di rotatività in tema di pegno.

Un valido patto di rotatività richiede la precisazione del tempo e delle modalità della sostituzione nonché del limite di valore entro il quale la sostituzione può essere effettuata.

Appare meritevole di tutela giuridica l'interesse a una garanzia reale rotativa che consenta la sostituibilità e mutabilità nel tempo del suo oggetto in quanto ne evita l’immobilizzazione per lunghi periodi e il riproporsi della possibilità di revoca a ogni suo mutamento; tuttavia, pare necessario che il patto di rotatività contenga indicazioni sia sul meccanismo di rotatività del vincolo, sia, ex art.2787 c.c., dei criteri da adottare per individuare i beni sui quali la garanzia insisterà salvo il permanere dell'originario valore; solo la presenza di tali elementi infatti consente di configurare i successivi atti di sostituzione come meri atti di esecuzione di un'operazione unitaria; al contrario, in carenza di dette indicazioni l'accordo fra le parti non può essere considerato come patto di rotatività ma integra nientaltro che un accordo diretto a regolare nel tempo la costituzione di tanti pegni diversi quante sono le sostituzioni.

Affinché possa essere accolta la domanda di revoca degli atti di costituzione di pegno la conoscenza dello stato di insolvenza del solvens da parte dell'accipiens deve essere effettiva e non potenziale; tuttavia la sussistenza della conoscenza non può, stante l'imperscrutabilità dell'animo umano, essere oggetto di una prova diretta; da ciò consegue la necessità di ricorrere allo strumento delle presunzioni facendo riferimento a eventuali segni esteriori dell'insolvenza nei limiti della loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria; ne deriva, l'irrilevanza di tutte le circostanze attraverso le quali il terzo volesse accreditare, contro ogni ragionevole valutazione delle circostanze e contro ogni evidenza di segno contrario, una condizione di buona fede essendo connaturale al meccanismo delle presunzioni che dal fatto noto, segno esteriore conoscibile dello stato di insolvenza, si risalga al fatto ignoto,conoscenza della stato d'insolvenza.

Commento

Ai fini della valida configurazione di pegno rotativo ex art. 2787 cod.civ. occorre che vengano precisate le precise modalità alla cui stregua individuare i beni oggetto della garanzia reale.

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