Causa del finanziamento finalizzato all’acquisto di strumenti finanziari: negozio atipico ed unitario. Diritto di recesso dai contratti di investimento stipulati fuori sede. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7776 del 3 aprile 2014)

L'operazione finanziaria consistente nell'erogazione al cliente, da parte di una banca, di un mutuo contestualmente impiegato per acquistare per conto del cliente strumenti finanziari predeterminati ed emessi dalla banca stessa, a loro volta contestualmente costituiti in pegno in favore della banca a garanzia della restituzione del finanziamento, dà vita ad un contratto atipico unico ed unitario, la cui causa concreta risiede nelle realizzazione di un lucro finanziario, e che va sussunto tra i “servizi di investimento” di cui all'art. 1, comma V, d.lgs. n. 58/1998.
Il diritto di recesso previsto in favore del risparmiatore dall’art. 30, comma VII, d. lgs. n. 58/1998 nel caso di contratti stipulati fuori sede si applica sia nel caso di vendita di strumenti finanziari per i quali l’intermediario ha assunto un obbligo di collocamento nei confronti dell’emittente; sia nel caso di mera negoziazione di titoli. L’art. 56 quater del d.l. n. 69/2013, il quale – novellando l’art. 30, comma 6, d. lgs. n. 58/1998 - ha previsto che il diritto di recesso del risparmiatore dai contratti di investimento stipulati fuori sede spetti anche nel caso di operazioni di negoziazione di titoli per conto proprio stipulate dopo il 1° settembre 2013 non è una norma di interpretazione autentica, e non ha avuto l’effetto di sanare l’eventuale nullità dei suddetti contratti, se privi dell’avviso al risparmiatore dell’esistenza del diritto di recesso e stipulati prima del 1° settembre 2013.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si segnala per la accuratezza della messa a fuoco dell'elemento causale della complessa negoziazione mediante la quale una banca da un lato ha erogato un mutuo, dall'altro ha contestualmente impiegato la liquidità da esso riveniente per provvedere all'acquisto di strumenti finanziari attivi, sempre contestualmente costituiti in pegno a garanzia del predetto finanziamento.
Per l'istituto di credito l'operazione genera due movimentazioni (la prima attiva: il prestito erogato; la seconda passiva: caricamento di quote di fondi di investimento generanti un potenziale attivo per il cliente) e, stante la costituzione in pegno, sostanzialmente "scarica" il rischio finanziario dell'operazione speculativa sul cliente.
Siffatto congegno non può essere valutato atomisticamente, bensì nella complessità delle proprie articolazioni, dando vita ad un contratto dotato di una propria causa, contrassegnata da uno "scopo di investimento".
Una volta qualificato in maniera siffatta la complessa negoziazione ne è scaturito l'assoggettamento della stessa alla peculiare normativa di cui al d.lgs 58/1998.

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