Codice Civile art. 33


abrogato REGISTRAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE
[1. In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.
2.Nel registro devono indicarsi la data dell' atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
3. La registrazione può essere disposta anche d' ufficio.
4. Gli amministratori di un' associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.]
(Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

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