abrogato [ACQUISTO DI IMMOBILI E ACCETTAZIONE DI DONAZIONI, EREDITA' E LEGATI] [1. La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.
2. Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto]
(Articolo abrogato dall'art. 13 L. 15 maggio 1997, n.127)