Codice Civile art. 2


MAGGIORE ETA'. CAPACITA' D' AGIRE
1. La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
2. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
(Articolo così sostituito dall'art.1, L.8 marzo 1975, n.39 sull'attribuzione della maggiore età.)

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