Codice Civile art. 3


(abrogato)
[1. Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore].
(Articolo così abrogato dalla legge 08/03/1975 n. 39, sull' attribuzione della maggiore età)

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