Codice Civile art. 1




LIBRO I Delle persone e della famiglia - TITOLO I Delle persone fisiche - (CAPACITA' GIURIDICA)
1. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
2. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all' evento della nascita.
[3. Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.]
(Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 14 settembre 1944, n. 287, recante provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile.)

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