Codice Civile art. 6


DIRITTO AL NOME
1. Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito..
2. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
3. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 6"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti