Codice Civile art. 7


TUTELA DEL DIRITTO AL NOME
1. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
2. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

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