La distinzione tra persone giuridiche aventi scopo lucrativo ed aventi scopo non lucrativo si rinviene anche con riferimento agli strumenti pubblicitari.
Associazioni e fondazioni sono assoggettate all'iscrizione nel
registro delle persone giuridiche istituito presso ogni prefettura e presso ogni Regione (o Provincia autonoma) ai sensi del D.P.R. 361/00 , emanato in attuazione della c.d. legge Bassanini (
59/97 ). Detta pubblicità, per l'innanzi qualificabile ai sensi dell'abrogato art.
33 cod.civ. come
dichiarativa, ha assunto una chiara
natura costitutiva. L'art.
1 del citato Dpr esplicitamente dispone che l'acquisto della personalità giuridica si verifica "mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione...". Il sistema è stato innovato per effetto dell'entrata in vigore del
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, portante la disciplina del c.d. "terzo settore" che ha istituito il RUNT (registro unitario nazionale terzo settore), che va ad affiancare la normativa predetta, rinvenendo applicazione per tutti gli Ets (enti del terzo settore)..
Le società di capitali debbono invece venire iscritte nel registro delle imprese: si tratta di una forma di
pubblicità costitutiva, in difetto della quale l'ente non può dirsi venuto a giuridica esistenza.