Acquisto del legato




La dinamica acquisitiva del legato non necessita di alcun atto con il quale venga espressa accettazione. L'art. 649 cod.civ. prevede infatti l'acquisto immediato (con riferimento al momento dell'apertura della successione) del diritto oggetto della disposizione a titolo particolare, "salva la facoltà di rinunziare" da parte del beneficiario. Il legatario pertanto acquista il diritto non appena chiamato, non appena cioè risulta operativa la delazione a favore del medesimo. Nè le cose dette mutano nell'ipotesi in cui siasi prescritto il diritto di accettare per gli eredi testamentari e subentrino nell'onere di prestazione del legato gli eredi legittimi (Cass. Civ. Sez.II, 13036/91 ). Si è anche detto che, nel caso del legato, vocazione, delazione ed acquisto vengano a coincidere cronologicamente nota1.

Questa automaticità degli effetti acquisitivi rende del tutto irrilevante un'indagine non soltanto relativamente ad un atteggiamento volitivo del legatario, ma anche in ordine alla conoscenza che costui avesse della delazione a proprio favore. E' per questo motivo che tra gli interpreti è comune il riferimento ad un acquisto avente indole non negoziale, anche se ci si affretta a recuperare un profilo volontaristico nella possibilità di fare rinunzia al beneficio testamentario. La riconducibilità dell'effetto acquisitivo alla volontà del legatario sarebbe perciò indiretta, stante gli effetti eliminativi retroattivi della rinunzia al legato nota2.

Cosa riferire di un eventuale atto di accettazione del legato da parte del beneficiario? Esso potrà al più sortire un effetto preclusivo in ordine alla rinunzia, rendendo non più provvisorio nè revocabile l'efficacia acquisitiva della disposizione a titolo particolare nota3.

Ciò premesso, è possibile ipotizzare alcune eccezioni che vedono posposto rispetto alla morte dell'ereditando l'acquisizione del lascito a titolo particolare. Vengono in esame le clausole apposte all'atto di ultima volontà (introduttive di un termine, di una condizione) nonchè la particolare situazione soggettiva del beneficiario (minore d'età, incapace). Stante l'abrogazione dell'art.7 cod.civ. non si palesa più necessaria la preventiva autorizzazione tutoria ai fini dell'acquisto del legato da parte di associazioni riconosciute e fondazioni, ipotesi che, stante l'effetto acquisitivo diretto di cui all'art.649 cod.civ. , aveva dato origine a non poche discussioni nota4.

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Note

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Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.499.
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Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.630.
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In dottrina è stata anche prospettata l'applicabilità in via analogica, a codesta rinunzia, della disciplina propria dell'accettazione d'eredità. Sarebbe pertanto affetta da nullità l'accettazione che fosse stata compiuta a termine o sotto condizione, come anche una rinunzia parziale (art. 475 cod.civ.). Parimenti applicabili sarebbero le norme di cui agli artt 476 e 477 cod.civ. relative alla accettazione tacita (cfr. Capozzi, op.cit., p.630). Rimane da domandarsi quale ufficiale rogante sia disposto a confezionare un siffatto atto pubblico, la cui sostanziale inutilità potrebbe non essere irrilevante sotto il profilo della conformità a legge del medesimo.
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nota4

L'art. 17 cod.civ. prescriveva che la persona giuridica non potesse, a pena di inefficacia del relativo acquisto "conseguire legati senza autorizzazione governativa". Come conciliare l'efficacia acquisitiva immediata di cui all'art.649 cod.civ. con la detta disposizione? Secondo l'opinione prevalente al tempo in cui la disposizione in parola era in vigore, l'acquisto poteva intendersi semplicemente pendente nel tempo precedente l'autorizzazione, non essendo tra l'altro preclusa la possibilità di farvi rinunzia (Cass. Civ. Sez.II, 1552/89 ). In ogni caso non poteva la norma essere interpretata nella direzione di richiedere un atto di accettazione del legato, non previsto nè ipotizzabile neppure in riferimento alla peculiarità del caso.
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