Codice Civile art. 1454


DIFFIDA AD ADEMPIERE
1. Alla parte inadempiente l' altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s' intenderà senz' altro risoluto.
2. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
3. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1454"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti