Cause di risoluzione




Per quanto attiene alle situazioni che danno origine ad una condizione giuridica di risolubilità, si può riferire di una risolubilità generale, la cui disciplina è dettata in tema di contratto in genere. A questo proposito, il Capo XIV del Libro IV, intitolato "Della risoluzione del contratto", annovera tre sezioni.

La prima sezione tratta "Della risoluzione per inadempimento" (artt. 1453 , 1454 , 1455 , 1456 , 1457 , 1458 , 1459 , 1460 , 1461 , 1462 ), la seconda sezione è intitolata "Dell'impossibilità sopravvenuta" (artt. 1463 , 1464 , 1465 , 1466 ), l'ultima "Dell'eccessiva onerosità", (artt.1467 , 1468 , 1469 ).

Si danno inoltre cause di risolubilità speciali: in tema di vendita è possibile rammentare gli artt.1479 e 1480 cod.civ., che disciplinano il caso della vendita di cosa altrui o parzialmente altrui, nonchè l'art. 1492 cod.civ. relativo ai vizi della cosa, l'art. 1517 cod.civ. circa la vendita di cose mobili, l'art. 1526 cod.civ., dettato con riferimento alla vendita con patto di riservato dominio.

Nell'ambito della disciplina dettata per i singoli contratti tipici sono dettate ulteriori norme specifiche: per l'appalto si vedano gli artt. 1662 e 1668 cod.civ.; per l'assicurazione gli artt. 1901 e 1924 cod.civ.; per la transazione l'art. 1976 cod.civ. ; per la somministrazione l'art. 1564 cod.civ. , per il mutuo l'art. 1820 cod.civ. ; per la cessione dei beni ai creditori il disposto di cui all'art. 1986 cod.civ. ; per la rendita vitalizia quello degli artt. 1877 e 1878 cod.civ..

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