Diffida ad adempiere



Il primo caso di risoluzione ipso jure che la legge assume in considerazione consiste nella diffida ad adempiere, la quale si concreta nell'intimazione della parte non inadempiente a quella inadempiente di porre in esecuzione quanto previsto dal contratto entro un termine congruo (che non può essere inferiore a quindici giorni, anche se tale regola non è certo assoluta: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 19105/12), con la parallela avvertenza che, nel caso di mancata effettuazione, il contratto dovrà intendersi risolto (Cass. Civ. Sez. II, 639/96).

La natura giuridica di atto negoziale o meno nota1 della diffida ad adempiere è disputata: quanti propendono per la prima tesi rilevano che colui che effettua l'intimazione si rappresenta che l'eventuale decorso del termine assegnato produca lo scioglimento del vincolo contrattuale, essendo proprio animato dall'intento di produrre questo effetto nota2. In questo senso si può dire che la diffida sortisca una funzione analoga a quella della clausola risolutiva espressa, essendo intesa a provocare la celere risoluzione del rapporto contrattuale nell'interesse della parte non inadempiente (Cass. Civ. Sez. III, 23315/07). Peraltro quest'ultima prevede in maniera specifica la condotta inadempiente che causa l'effetto risolutorio, mentre la prima sollecita, secondo il principio generale in base al quale l'inadempimento deve essere di non lieve entità, la valutazione del giudice su tale aspetto (Cass. Civ., Sez. II, 3477/12).

Ai sensi del I comma art. 1454 cod.civ. la diffida ad adempiere deve essere effettuata per iscritto. Analogamente va per la procura rilasciata allo scopo di perfezionare la diffida, in funzione del principio del formalismo per relationem di cui all'art. 1392 cod.civ. (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 14292/10).
Ovviamente in relazione ad essa valgono le considerazioni già svolte in generale, circa la non lievità dell'inadempimento. Vale a dire che non risulta possibile attivare la diffida per qualsiasi condotta inadempiente, pur di scarsa entità. Nel caso in cui essa fosse stata effettuata incongruentemente sarà possibile per l'altro contraente far dichiarare giudizialmente il difetto del presupposto dell'inadempimento ed eventualmente richiedere il risarcimento dei danni.

Quanto al contenuto della comunicazione con la quale viene a concretarsi la diffida, va precisato come ciò dipenda strettamente dal tenore delle intese precedentemente raggiunte, soprattutto quando esse abbiano rinvenuto compiuta disciplina nell'ambito di precedente contratto preliminare. Così, ad esempio, se il promissario acquirente di un immobile è titolare del diritto di scegliere il notaio rogante presso il quale dovrà esser celebrato l'atto, appare evidente come l'eventuale diffida ad adempiere che fosse inviata da parte del promittente alienante non potrà che contenere la previsione del termine per adempiere. Per il resto infatti sarebbe rimessa all'altra parte l'indicazione del notaio, del luogo, del giorno e dell'ora della stipula dell'atto traslativo della proprietà (Cass. Civ., Sez. II, 1898/11). La diffida ad adempiere può avere quale contenuto ulteriore rispetto a quello consistente nella mera ingiunzione a tenere la condotta adempiente ed alla comminatoria della risoluzione per il caso in cui tale comportamento non venga tenuto, anche la richiesta dell'eventuale risarcimento del danno. Ciò non preclude, quando fosse stata pattuita una caparra, di esercitare successivamente il diritto di ritenerla ovvero di domandare che sia corrisposto il doppio della stessa, essendo esentata la parte adempiente dall'onere di dar conto del concreto pregiudizio sopportato (Cass. Civ., Sez.III, 2999/12).

Note

nota1

Si veda Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p.682. Nel senso che si tratta di un atto giuridico in senso stretto cfr. invece Costanza, Della risoluzione per inadempimento, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1990, p.441.
top1

nota2

Così la dottrina prevalente. Tra gli altri Bigliazzi Geri-Breccia- Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.828; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.954; Roppo, Il contratto, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2001, p.965; Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.306; Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1513.
top2

nota3

Bigliazzi Geri-Breccia- Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.828; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.954; Roppo, Il contratto, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2001, p.965; Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.306; Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p. 1513.
top3

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • BIGLIAZZI GERI - BRECCIA - BUSNELLI - NATOLI, Istituzioni di diritto civile, Genova, vol. I-III, 1980
  • COSTANZA, Della risoluzione per inadempimento, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1990
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MESSINEO, Manuale di diritto commerciale, Milano, III, 1959
  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001
  • TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, II, 1999

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Diffida ad adempiere"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti