Rimessione in termini



La mora può cessare anche in conseguenza del comportamento del creditore, il quale esprima l'intento di rinunziare agli effetti propri della mora. In altri termini è possibile che il soggetto attivo del rapporto obbligatorio purghi la mora del debitore, rinunziando a far valere le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla mora, ovvero, se questa non sia già subentrata, sussistendo una situazione di ritardo non qualificato, impedendo che esso sfoci in mora. Ciò, ovviamente, non importa una parallela rinunzia al diritto di credito, traducendosi in una mera dilazione di pagamento nota1 . Si tratta della c.d. rimessione in termini che vale anche ad impedire che il debitore sia tenuto a risarcire il danno per il ritardo o la mora (cui è correlata la perpetuatio obligationis) in cui sia incorso. Conseguentemente tornerà ad applicarsi il principio res perit creditorinota2.

E' stata ritenuta produttiva dell'effetto di rimettere in termini il debitore la diffida ad adempiere, con la quale a costui venga assegnato un termine entro il quale provvedere ad effettuare la prestazione (Cass. Civ. Sez. II, 3867/85 ), anche qualora tale periodo di tempo sia inferiore a quello di quindici giorni previsto dall'art. 1454 cod.civ. ai fini della risoluzione di diritto del contratto (Cass. Civ. Sez. II, 5979/94 ).

Note

nota1

Conformi Giorgianni, L'inadempimento. Corso di diritto civile, Milano, 1975, p.117; Smiroldo, Scadenza del termine, tolleranza e dilazione da parte del creditore: mora debendi ed eccezione  d'inadempimento, in Giur.it., I, 1, 1975, p.781; Visintini, L'inadempimento dell obbligazioni, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.IX, Torino, 1984, p.192.
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nota2

In questo senso Barbero, Il sistema di diritto privato, Torino, 1993, p.639. Contra Ravazzoni, voce Mora del creditore, in N.sso Dig.it., vol.X, 1964, p.910; Bianca, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.218, per i quali è questione di fatto valutare se la concessione di un nuovo termine valga come rimessione in termini o non piuttosto come semplice termine di tolleranza, per mezzo del quale il debitore ha semplicemente la facoltà di pagare in ritardo, mentre il creditore si impegna solo a non avvalersi subito dei mezzi coercitivi previsti a suo favore, pur non rinunciando alla situazione di favore prodotta dalla costituzione in mora.
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Bibliografia

  • BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Branca e Scialoja, 1979
  • GIORGIANNI, L’inadempimento: corso di diritto civile, Milano, 1975
  • RAVAZZONI, Mora del debitore, N.sso Dig. it., X, 1964
  • SMIROLDO, Scadenza del termine, tolleranza e dilazione da parte del creditore: mora debendi ed eccezione d'inadempimento, Giur.it, 1975
  • VISINTINI, L'inadempimento delle obbligazioni, Trattato di dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984

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