Momento dell'acquisto nella vendita di cosa altrui



Secondo l'opinione preferibile nota1, nella vendita di cosa altrui l'acquirente diviene proprietario del bene non appena il venditore provvede a procurarsi il diritto oggetto di alienazione dal terzo che ne è titolare.

Questo risultato può avere luogo sia indirettamente, sia direttamente (Cass. Civ. Sez. II, 960/86 ; Cass. Civ. Sez. II, 1116/80 ). In altri termini, colui che ha alienato la cosa appartenente ad altri ha la possibilità di farne acquisto in proprio dal titolare (a qualunque titolo, oneroso, gratuito, a causa di morte). In questo caso, non appena la cosa sia stata acquistata dal terzo, la proprietà della stessa viene automaticamente trasferita a colui al quale era stata in precedenza venduta come altrui. L'atto che eventualmente venisse stipulato tra venditore ed acquirente avrebbe la semplice valenza ricognitiva dell'intervenuto effetto traslativo a favore di quest'ultimo, assumendo consistenza analoga all'atto in forza del quale viene dato atto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione (che, come tale, deve altresì essere assoggettato a pubblicità ex art. 2668 cod. civ. ). L'acquisto può anche essere procurato all'acquirente della cosa altrui in maniera diretta. Si pensi al caso di Tizio che, avendo venduto a Sempronio il bene appartenente a Primo, stipuli con quest'ultimo un contratto in forza del quale costui trasferisca il predetto bene immediatamente a Sempronio (per il tramite di una stipulazione a favore di terzo: art. 1411 cod. civ. ) nota2. Comunque giova rilevare come in detta ipotesi il proprietario effettivo non assuma alcuna obbligazione nei confronti dell'acquirente (o del promissario acquirente nell'eventualità che si tratti di contratto preliminare avente ad oggetto la cosa altrui). Non potrebbe dunque quest'ultimo efficacemente diffidare il primo ad adempiere ex art. 1454 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. II, 12004/04 ). In altri termini il promissario acquirente non potrà instare per la risoluzione del contratto preliminare se non una volta scaduto il termine entro il quale il promittente alienante si era obbligato a trasferire la proprietà del bene, termine entro il quale costui ben può procurarne l'acquisto anche nella citata maniera diretta da colui che ne fosse proprietario (Cass. Civ., Sez. II, 4164/2015; Cass. Civ. Sez.Unite, 11624/06). In quest'ultima eventualità ci si può domandare di quale tutela goda l'acquirente il quale, in esito all'acquisto diretto dal proprietario, abbia subìto l'evizione (ad esempio per effetto del promuovimento dell'azione revocatoria ordinaria). E' stato deciso che possa essere chiamato in garanzia il promittente alienante quando abbia comunque svolto una qualche attività volta al perfezionamento del contratto definitivo (Cass. Civ. Sez. II, 24448/07 ).

Cosa dire dell'ipotesi in cui l'acquirente acquisti il diritto oggetto del contratto in dipendenza di un meccanismo acquisitivo a titolo originario (per usucapione, per accessione) ovvero in esito ad un atto di liberalità posto in essere dal titolare? In proposito si è deciso che il venditore della cosa altrui possa dirsi adempiente ogniqualvolta il predetto esito sia conseguenza della sua condotta e della sua azione nei confronti del proprietario (Cass. Civ. Sez. II, 984/98 ). In caso contrario, qualora cioè l'acquisto del diritto abbia avuto luogo in maniera del tutto indipendente dall'azione del venditore, quest'ultimo non potrà non essere considerato inadempiente (ad esempio Tizio, al quale Caio aveva precedentemente alienato la cosa di proprietà di Sempronio, viene da quest'ultimo nominato erede universale, senza che Caio abbia svolto alcuna attività intesa a procurare l'acquisto del bene a Tizio) nota3.

Note

nota1

Tatarano, in Cod. Civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, libro IV, Torino, 1980, p. 657.
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nota2

Le modalità attraverso le quali avviene l'acquisto a favore dell'acquirente costituiscono cioè semplicemente modi di adempimento dell'obbligazione contratta dal soggetto alienante il bene altrui: Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol. XXIII, Milano, 1971, p. 344.
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nota3

Così anche Franceschetti-De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1988, p. 124 e Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ., libro IV, Torino, 1991, p. 56.
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Bibliografia

  • FRANCESCHETTI DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1988
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971
  • TATARANO, Art. 1478 cod. civ. , Torino, Cod.civ.annotato con la dottrina e la , giurisprudenza a cura di Perlingieri, 1980

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