Cessione d'azienda e successione nei contratti



A norma dell'art. 2558 cod. civ. l'acquirente dell'azienda, salvo patto contrario (afferente alla possibilità che cedente e cessionario si accordino per escludere uno, alcuni o tutti i contratti dal meccanismo di cessione automatica), subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. La norma si riferisce al contratto nella sua interezza: essa implica che non possano essere oggetto di "riserva" la parte attiva o passiva facente capo ad un congegno negoziale unitario (Cass. Civ., Sez. I, 840/12).
Occorre chiarire che, per quanto attiene agli eventuali provvedimenti amministrativi in forza dei quali viene esercitata l'azienda, la volturazione effettuata a favore del cessionario dell'azienda è cosa ben diversa dalla cessione, non certamente configurabile (Cass. Civ. Sez. III, 3394/82).
La norma di cui all'art. 2558 cod. civ. , per costante orientamento, si riferisce esclusivamente ai contratti a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguiti da nessuna delle due parti (Cass. Civ. Sez. I, 4367/98).
Non rientrano, pertanto, nella previsione della norma in esame, nè i contratti con prestazioni a carico di una sola parte (i quali, come fonti di un credito o di un debito per l'impresa cui inerisce l'azienda ceduta, sono oggetto della disciplina approntata dagli artt. 2559 e 2560 cod. civ.), nè i contratti a prestazioni corrispettive nei quali residua solo un debito o un credito per l'imprenditore, essendo stata interamente eseguita una delle due prestazioni. Essi rinvengono infatti una disciplina nelle due norme sopra citate.
La disposizione di cui all'art. 2558 cod. civ. limita la successione legale dell'acquirente ai contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, con esclusione, quindi, dei contratti stipulati dall'imprenditore al di fuori di ogni rapporto con l'azienda nota1.
Essi vengono normalmente distinti in contratti aziendali in senso stretto, aventi per oggetto il godimento di beni aziendali e in contratti d'impresa, aventi ad oggetto principale il collocamento dei beni e servizi prodotti, come ad esempio quelli stipulati con i fornitori nota2. La norma è stata reputata applicabile anche nell'ipotesi di trasferimento dei cespiti aziendali ad un trust liquidatorio (Cass. Civ. Sez. III, 3128/2020).
La successione automatica non opera solo se i contratti abbiano carattere personale.
Tali negoziazioni, piuttosto rare nella pratica, sono caratterizzate da una prestazione infungibile, ovvero dalla particolare considerazione della personalità del contraente, come quando si tratti di prestazione d'opera intellettuale o artistica nota3.
Ancora è stata reputata non operativa la norma in parola ogniqualvolta il trasferimento dell'azienda sia la conseguenza di un fatto non avente natura negoziale, dunque non riconducibile alla volontà delle parti (intesa come volontarietà degli effetti). Si veda in questo senso Cass. Civ. Sez. III, 16724/03 .
L'art. 2558 cod. civ. , al fine di rendere più agevole la cessione dell'azienda, introduce dunque una disciplina che si pone come derogatoria rispetto alla normativa ordinaria in tema di cessione del contratto (artt. 1406 e ss. cod. civ.).
Verifichiamo gli elementi differenziali.
  1. Il subingresso del cessionario nel rapporto è automatico nota4 (sia pure come mero elemento naturale, derogabile dalle parti), mentre la disciplina ordinaria in tema di cessione del contratto renderebbe indispensabile il consenso del contraente ceduto (a volte previsto ab origine in sede di stipulazione). Questa automaticità è controbilanciata dall'attribuzione al terzo di un diritto di recesso, da esercitarsi entro tre mesi dalla notizia del trasferimento dell'azienda. Esso può essere esercitato sulla base del presupposto costituito dalla giusta causa e conduce all'estinzione del vincolo contrattuale e non alla sua permanenza in capo all'originario contraente. Va anche chiarito che, pur quando sussiste una giusta causa, è salva la responsabilità dell'alienante, tenuto a risponderne nei confronti del contraente che si sia avvalso del diritto di recesso. Tuttavia il passaggio automatico dei rapporti contrattuali dall'alienante all'acquirente dell'azienda, che fa nascere nel terzo contraente la facoltà di recesso in presenza di una giusta causanota5, può essere preventivamente escluso per il tramite di pattuizioni fra imprenditore e terzo contraente. In tale eventualità il trasferimento non avrà luogo e nessuna pretesa potrà far valere l'acquirente in ordine al contratto escluso.
  2. Il subingresso nel contratto di lavoro è disciplinato dall'art. 2112 cod. civ. nota6, La norma prevede un'assai ampia nozione di trasferimento di azienda, all'evidente scopo di tutelare i diritti dei lavoratori, evitando facili elusioni ed aggiramenti, con speciale riferimento al VI comma, introdotto dal D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 . In particolare l'ultimo comma dell'art. 1 del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 precisa che "si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata [...] a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è effettuato, ivi compresil'usufrutto e l'affitto d'azienda. Le disposizioni [...] si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda[...] che conserva nel trasferimento la propria identità". La disposizione è stata interpretata nel senso della configurabilità in chiave di cessione di azienda (o meglio di un ramo di essa) anche semplicemente dei soli contratti di lavoro subordinato delle maestranze, ogniqualvolta in considerazione della competenza delle stesse, siano in grado di svolgere in modo autonomo le proprie funzioni presso il nuovo datore di lavoro (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 10761/02 ). La norma è stata ampliata, da ultimo, per effetto della novellazione operata dal d.lgs. 10 settembre 2003 n.276, comprensiva di ipotesi quali la fusione di società e "qualsiasi operazione che...comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata...a prescindere dalla tipologia negoziale o del provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato.." (art. 32 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, modificato dall'art.9 del D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251).
  3. Disciplina particolare riceve poi il trasferimento del contratto di locazione, in precedenza escluso dalla successione in quanto contratto a carattere personale. Attualmente, a norma dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978, il conduttore, anche senza il consenso del locatore, può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione purchè venga insieme ceduta o locata l'azienda, con l'unico onere di darne comunicazione al locatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi alla cessione per gravi motivi. Tale facoltà (non obbligo: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 12017/2017), tuttavia, sembrerebbe avere scarso rilievo, in quanto lo stesso art. 36 prevede che il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. Ciò parrebbe valere anche nei confronti dei cessionari intermedi, i quali tutti sarebbero dunque avvinti da solidarietà passiva, dovendo tutti rispondere nei confronti del locatore ceduto delle obbligazioni inadempiute dal cedente (Cass. Civ. Sez. III, 10485/04 ) . L'opposizione del locatore, inoltre, pare che possa sortire addirittura effetti sospensivi immediati, impedendo così il perfezionamento della cessione nei confronti, beninteso, del solo locatore (Cass. Civ. Sez. III, 201/02 ; in senso contrario si veda Cass. Civ. Sez. III, 5305/96 che addirittura viene ad escludere l'esistenza dell'obbligo di comunicazione al locatore dell'intervenuta cessione). La norma speciale in esame, che si sostituisce al più generale art. 2558 cod. civ. per effetto dell'art. 27 della medesima legge n. 392 del 1978, è applicabile alle attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili, con esclusione, pertanto, delle aziende agricole nota7.
  4. Con riferimento al consorzio di cui facesse parte il cedente, l'art. 2610 cod. civ. prescrive che, salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio. Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.

I principi esposti valgono anche nel caso della cessione di un semplice ramo d'azienda. Infatti in tal caso si deve reputare che vengano trasferiti al cessionario tutti i rapporti giuridici riferibili al ramo oggetto di trasferimento. E' fatto salvo il caso in cui le parti abbiano fatto espressa esclusione di alcuni cespiti i quali, ancorchè destinati all'attività ceduta, rimangano in capo alla parte cedente. Cosa riferire dei casi dubbi? E' stato deciso al riguardo che, ove tali rapporti non siano oggettivamente e riconoscibilmente pertinenti al settore d'impresa rimasto in capo al cedente, essi debbano necessariamente ritenersi ceduti (Cass. Civ., Sez. III, 20417/2016).

Note

nota1

V. Pettiti, Il trasferimento volontario d'azienda, Napoli, 1970.
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nota2

Cfr. Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p. 467.
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nota3

Si vedano, tra gli altri, Vanzetti, Osservazioni sulla successione nei contratti relativi nell'azienda ceduta, in Riv. soc., 1965, pp. 539 e ss.; Ravà, Diritto industriale, vol. I, Torino, 1981, pp. 59 e ss..
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nota4

Il subingresso del cessionario viene per lo più configurato come un'ipotesi di successione ex lege. Così p.es. Campobasso, Diritto commerciale, vol. I, Torino, 1997, p. 156; Carbone, La cessione del contratto, in Il contratto in genere, tomo VI, in Tratt. dir. priv., dir. da Bessone, vol. XIII, Torino, 2000, p. 269. In giurisprudenza cfr. Cass. Civ. Sez. I, 4242/97 .
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nota5

Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1996, p. 229.
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nota6

Cfr. Santoro Passarelli, Il trasferimento d'azienda, in Dir. lav. e della previdenza soc., Milano, 1996, pp. 637 e ss.; Romei, Il rapporto di lavoro nel trasferimento dell'azienda, in Comm. cod. civ., dir. da Schlesinger, Milano, 1993, pp. 73 e ss..
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nota7

V. Inzitari, L'impresa nei rapporti contrattuali, in Trattato dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia, diretto da Galgano, Padova, 1978, pp. 363 e ss..Da notare che, secondo un orientamento sorto in giurisprudenza, ai fini del subingresso automatico nella posizione di conduttore occorrerebbe che, in esito alla cessione dell'azienda, l'attività imprenditoriale svolta nei locali sia significativamente continuata, diversamente non rinvenendo giustificazione la norma, la cui ratio consiste nella tutela dell'avviamento commerciale (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 3973/04 ).
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Bibliografia

  • CARBONE, La cessione del contratto, Torino, Tratt.dir.priv.Bessone, XIII, 2000
  • FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1996
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • INZITARI, L'impresa nei rapporti contrattuali, Padova, Trattato dir.comm.e dir.pubbl.econ., 1978
  • PETTITI, Il trasferimento volontario d'azienda, Napoli, 1970
  • RAVA', Diritto industriale, Torino, I, 1981
  • ROMEI, Il rapporto di lavoro nel trasferimento dell'azienda, Milano, Comm.cod.civ.Schlesinger, 1993
  • SANTORO PASSARELLI, Il trasferimento d'azienda, Milano, Dir.lav. e della previdenza soc., 1996
  • VANZETTI, Osservazioni sulla successione nei contratti relativi all'azienda ceduta, Riv.soc., 1965

Prassi collegate

  • Risp. Int. 81/2019, Cessione di ramo d’azienda

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