Cessione legale del contratto



La sostituzione di un soggetto ad un altro nella posizione contrattuale ha ordinariamente la propria fonte nella volontà delle parti ex art. 1406 cod.civ..  E' tuttavia possibile che un tale esito sia espressamente previsto dalla legge. A questo proposito si parla più propriamente di successione ex lege (inter vivos) nel contratto nota1.

Ciò si verifica, ad esempio, nell'ipotesi della cessione dell'azienda. L'art. 2558 cod.civ., a questo proposito, dispone che, salvo patto contrario, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Salvo la contraria pattuizione l'acquirente del compendio aziendale subentra anche nel contratto di consorzio (art. 2610 cod.civ.).

Regole speciali in questo ambito possono essere individuate nell'art. 2112 cod.civ. che, in tema di contratto di lavoro subordinato, prevede la continuazione del rapporto in esito al trasferimento a qualsiasi titolo dell'azienda, nonché l'art. 36 della l. 1978 n.392 , ai sensi del quale la sublocazione o la cessione del contratto di locazione è possibile anche senza il consenso del locatore, purchè venga unitamente ceduta o locata l'azienda.

Le negoziazioni afferenti a quest'ultima non costituiscono tuttavia la fonte esclusiva del subingresso ex lege in un rapporto contrattuale. Si pensi al contratto di assicurazione ed alla alienazione del bene assicurato: l'art. 1918 cod.civ. prevede al III° comma che i diritti e gli obblighi dell' assicurato si trasferiscono all'acquirente, se questi, una volta avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.

L'art. 1406 cod.civ. concernente la cessione dei contratti con prestazioni corri­spettive non è applicabile al comodato che è un contratto a prestazione unilaterale. Ad esso è invece applicabile la disposizione generale dell'art. 1260 cod.civ. in materia di trasferimenti di credito: il creditore, anche senza il consenso del debitore, può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, purché il diritto non abbia carattere personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

La cessione del contratto, che implica la sostituzione di uno dei contraenti con un altro, presuppone che l'oggetto dell'obbligazione rimanga immutato. Se pur non possano escludersi modificazioni marginali, tuttavia queste non devono con­cernere gli elementi essenziali del contratto, che devono rimanere sostanzialmen­te invariatinota2 . Viceversa è possibile, nei rapporti tra cedente e cessionario, l'inserimento di obbligazioni aggiuntive, purché le stesse abbiano oggetto diverso da quello del contratto ceduto, non siano con esso confliggenti e non alterino comunque il primitivo assetto del sinallagma.

Note

nota1

Cicala, Il negozio di cessione del contratto, Napoli, 1962, p.120. Secondo altra dottrina (Messineo, Il contratto in genere, t.2, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXI, Milano, 1972, p.40) si sarebbe di fronte a casi di cessione del contratto "impropria", poiché essa opererebbe in virtù di legge senza la volontà o l'intervento degli originari contraenti.
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nota2

Gli elementi di carattere oggettivo devono rimanere immutati, variando solo l'aspetto soggettivo del contratto: Messineo, cit., p.13. Contra Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.716, per il quale non si deve escludere che le parti possano modificare nel contenuto il rapporto originario: ciò sarebbe perfettamente compatibile con l'intento di far permanere il rapporto ceduto. Si tratterebbe, in altri termini, di un problema di interpretazione della volontà dei contenuti.

 
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Bibliografia

  • CICALA, Il negozio di cessione del contratto, Napoli, 1962
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972

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