Cessione dei crediti aziendali



Il I comma dell'art. 2559 cod. civ. dispone che la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Il debitore ceduto è tuttavia liberato se paga in buona fede all'alienante.

La norma trovava il suo limite nella mancata attuazione del registro delle imprese. Infatti, a norma dell'art. 100 disp. att., cod. civ. , ultimo comma, fino appunto all'attuazione di tale registro, non si applicavano le disposizioni contenute nell'art. 2559 cod. civ. , bensì la regola generale dell'efficacia della cessione dal momento della notifica o dell'accettazione ex art. 1264 cod. civ..

Con la pratica istituzione del registro delle imprese è divenuta operativa la deroga prevista dalla citata norma rispetto alla disciplina ordinaria della cessione, che per l'appunto si sostanzia nella sostituzione della notificazione con la pubblicità costituita dall'iscrizione della cessione nel registro.

Più importante è il problema se la cessione dei crediti si operi automaticamente, di diritto, nel silenzio del contratto in caso di trasferimento di azienda.

Sull'argomento, la dottrina è divisa nota1, mentre la giurisprudenza costante ritiene che la successione abbia luogo ipso iure, senza bisogno di alcuna pattuizione fra le parti (Cass. Civ. Sez. I, 577/99).

In considerazione delle contrastanti opinioni dottrinali, appare opportuno che la sorte dei crediti relativi all'azienda ceduta sia regolata dalle parti contraenti, le quali, comunque, possono convenire il trasferimento solo parziale degli stessi, ovvero escluderlo totalmente, senza che ciò determini un'alterazione della nozione di azienda.

Note

nota1

A favore della tesi negativa secondo la quale il trasferimento avverrebbe solo in conseguenza di appositi negozi di cessione, si vedano p.es. Betti, Teoria generale delle obbligazioni, vol. III, 2-IV, Milano, 1955, p. 27; Auletta, Note in tema di circolazione dell'azienda, in Riv. Soc., 1963, p. 479. Contra, nel senso della cessione automatica dei crediti, tra gli altri, Cottino, Diritto commerciale, vol. I, Padova, 1976, pp.191 e ss.; Ghidini, Disciplina giuridicadell'impresa, Milano, 1950, p. 82.
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Bibliografia

  • AULETTA, Note in tema di circolazione dell'azienda, Riv. soc., 1963
  • BETTI, Teoria generale delle obbligazioni: vicende dell'obbligazione: difesa preventiva e successiva dell'obbligazione, Milano, vol. III, 2-IV, 1955
  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, 1976
  • GHIDINI, Disciplina giuridica dell'impresa, Milano, 1950

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