Codice Civile art. 2559


CREDITI RELATIVI ALL'AZIENDA CEDUTA
1. La cessione dei crediti relativi all' azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell' iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all' alienante.
2. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell' azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

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