Cass. Civ., sez. III, n.10485/2004. La responsabilità dei conduttori cedenti e cessionari nelle locazioni a uso commerciale

In materia di locazioni, in caso di cessione - senza il consenso del locatore - del contratto di locazione insieme all'azienda, dal coordinamento del disposto dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978 con i principi in tema di cessione del contratto discende che il conduttore cedente risponde solidalmente verso il locatore ceduto (salva diversa volontà delle parti) delle obbligazioni non adempiute dal cedente. Ciò vale anche nelle ipotesi di cessioni intermedie, dovendosi escludere che sussista responsabilità sussidiaria o subordinata e quindi che il secondo cessionario non possa essere chiamato a rispondere dei danni verificatisi nel periodo precedente a quello della sua locazione.
In materia di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata, in caso di cessione del contratto di locazione, ferma la responsabilità solidale del conduttore cedente e del cessionario nei confronti del locatore, nell'ambito dei rapporti interni tra i vari conduttori, il debito va ripartito secondo il criterio dell'imputabilità, salvo che per i deterioramenti per i quali non sia possibile accertare a quale dei debitori solidali siano imputabili; in tal caso le parti del debito solidale si presumono uguali tra i conduttori.

Commento

E' ben vero che l'art.36 della l.392/78 consente che il contratto di locazione commerciale possa essere ceduto (ovvero costituire oggetto di creazione di una posizione derivata, a titolo di subcontratto) unitamente all'azienda anche in difetto del consenso del locatore, ma in tal caso non si potrà escludere il meccanismo della responsabilità solidale, volto a tutelare il proprietario del bene.

Aggiungi un commento