Cass. civ., sez.III, n. 16724/2003. Esclusione della successione del locatore d'azienda nei contratti se il trasferimento è conseguenza di un fatto non negoziale.

Affinché la successione nei rapporti contrattuali inerenti all'azienda trasferita possa operare ai sensi dell'art. 2558 del Cc. è necessario che il trasferimento dell'azienda si ricolleghi direttamente alla volontà delle parti o a un fatto che queste abbiano espressamente previsto e in relazione al quale abbiano potuto disporre circa la sorte dei contratti a prestazioni
corrispettive inerenti all'azienda e non interamente eseguiti. Restano, pertanto, fuori dall'ambito dell'art. 2558 del Cc. tutte le altre ipotesi in cui il trasferimento dell'azienda sia la conseguenza diretta di un fatto non negoziale.

Commento

La peculiare efficacia dell'art.2558 cod.civ., che sancisce la successione nei contratti in capo al cessionario nell'ipotesi di cessione dell'azienda, non riguarda comunque tutti i casi in cui si verifichi un subingresso nell'azienda, rimanendo esclusi dalla relativa sfera di efficacia tutti quegli eventi acquisitivi ai quali sia estranea una matrice nogoziale.

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