In forza del modo di disporre dell'art.
1918 cod.civ.
l'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione. Ai sensi del II comma della norma citata
l'assicurato che non comunica all'assicuratore l'intervenuta alienazione ed all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione,
rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione
nota1 .
Il III comma dello stesso articolo stabilisce invece che tanto i diritti quanto gli obblighi dell'assicurato vengono trasferiti all'acquirente. Costui, debitamente informato della sussistenza del contratto di assicurazione,
ha la possibilità di evitare il subingresso nella posizione contrattuale dell'assicurato, dichiarando all'assicuratore con missiva raccomandata entro il termine di dieci giorni dalla scadenza di pagamento del premio assicurativo, la propria contraria volontà
nota2 . Comunque spettano all'assicuratore i premi afferenti al periodo assicurativo in corso.
Qualora fosse stata emessa polizza assicurativa all'ordine (cfr. art.
1407 cod.civ.) o al portatore, la natura stessa della medesima vale ad escludere per l'alienante l'onere dell'informativa all'assicuratore: né costui né l'acquirente del bene alienato possono recedere dal contratto (V comma art.
1918 cod.civ.).
Il IV comma della disposizione in esame prevede a favore dell'assicuratore un diritto di recesso da esercitare entro dieci giorni dalla notizia della vendita del bene assicurato, recesso che diviene operativo in esito ad un preavviso non inferiore a quindici giorni.
Note
nota1
L'alienazione della cosa assicurata comporta l'automatico trasferimento in capo all'acquirente della copertura assicurativa: Buttaro, voce Assicurazione, in Enc.dir., vol.III, 1958, p.502.
top1nota2
Volpe Putzolu, voce Assicurazione contro i danni, in Dig.disc.priv., 1987, p.410.
top2Bibliografia
- BUTTARO, Assicurazione sulla vita, Enc.dir., III, 1958
- VOLPE PUTZOLU, Assicurazione contro i danni, Dig.disc.priv., 1987